Art. 142
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 138, con la modificazione dipendente dalla legge 29 giugno 1882, n. 835.
[2]Perche' possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni:
[3]1° Per le sentenze, decreti e provvedimenti, nonche' per gli atti di che ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 139, si, dovra' indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale che il documento fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha proferito.
[4]Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, dovra' inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte in causa, che e' ammessa alla gratuita clientela;
[5]2°. Per gli atti e documenti di cui al numero 2 dello stesso articolo 139, da registrarsi all' unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al benefizio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.
[6]Nella richiesta sara' indicato lo scopo per cui la registrazione e' domandata e sara' fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al n. 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva