Art. 144

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 140; 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D art. 5 a 9, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procedera' ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

[3]Salva la disposizione dell'art. 5 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, per quel che riguarda il rimborso delle spese anticipate; la persona o l'ente morale, ammesso alla gratuita clientela, dovra' entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalita' di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso pero' in cui, o per effetto della sentenza o di transazione o per mezzo dei procedimenti di volontari giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e diritti ripetibili per gli atti fatti nel suo interesse.

[4]La parte ammessa alla gratuita clientela, che non paghera' nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacera' ad una pena pecuniaria uguale al dodici per cento delle somme da essa dovute.

[5]Nel caso di opposizione all'azione di ricupera per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'amministrazione finanziaria non potra' essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avra' giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

[6]Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio, gratuito la parte attrice sara' obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.

[7]Nelle cause definite per transazione nelle quali si faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a debito, tutte le parti s'intenderanno solidalmente obbligate al pagamento delle dette tasse diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

[8]Qualora la sentenza che ha definita la causa di patrocinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potra' essere fatta a cura dell'amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

[9]La notificazione anzidetta avra' il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, ne' giovera' o pregiudichera' ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art144 · fonte su Normattiva