Art. 145

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 111.

[2]Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell' interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'art. 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

[3]Legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. O - legge, testo unico, 30 dicembre 1891, n. 597, art. 1.

[4]Queste disposizioni sono applicabili eziandio agli atti del monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, parificato all'amministrazione dello Stato, agli effetti delle tasse, con l'art. 1° della legge, testo unico, 30 dicembre 1894, n. 597.

[5]Saranno pure registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, i seguenti atti, in quanto non siano esenti per loro natura dalla formalita' della registrazione:

[6]Leggi 8 luglio 1883, n. 1473, art. 3 - legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. I.

[7]1. Gli atti costitutivi della cassa nazionale di assicurazione per, gli infortuni degli operai sul lavoro, modificazioni successive ai suoi statuti, le polizze, i registri i certificati, gli atti di notorieta' e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla cassa per se' stessa, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione della legge 8 luglio 1883, n. 1473; le donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi o per causa di morte a favore della cassa; e i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali della cassa;

[8]Codice di commercio, art. 228. - Legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 13.

[9]2. Gli atti costitutivi delle societa' cooperative contemplate dall'art. 228 del codice di commercio, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci, salva, per gli altri atti, la disposizione del n. 3 dell'art. 153 della presente legge;

[10]Legge 15 aprile 1886, n. 3818, art. 9. - Legge 14 luglio 1887, n. 4702,

[11]- art. 21, lett. P.

[12]3. Gli stessi atti, di cui al n. 2 del presente articolo, delle societa' di mutuo soccorso, registrate in conformita' alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

[13]Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 20.

[14]4. I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla giunta provinciale amministrativa, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati;

[15]Legge, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166, art. 35.

[16]5. I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla IV sezione del consiglio di stato, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati;

[17]Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, art. 13 e 17.

[18]6. I contratti di partenza degli emigranti, giusta la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, i reclami presentati ai consoli o ai prefetti, a norma dell'art. 17 della legge medesima, contro gli agenti di emigrazione, e tutte le carte relative ai giudizi avanti le commissioni provinciali di arbitri;

[19]Legge 15 giugno 1893, n. 295, art. 44.

[20]7. Tutti gli atti del procedimento avanti il collegio dei probi-viri, di cui nella legge 15 giugno 1893, n. 295. tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal collegio stesse emanati.

[21]Pero' non si puo' far uso dei verbali di conciliazione, che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire 200 o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che sian i registrati secondo la natura della convenzione, ai termini della presente legge;

[22]8. Gli atti, scritti e documenti che venissero erodo dalle parti al detto collegio dei probi-viri, compreso mandato, speciale di cui all'art. 32 della citata legge meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso;

[23]Leggi 20 aprile 1871, n. 192, art. 99; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. B, e 8 agosto 1895, n. 505, art. 4 e 5.

[24]9. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella legge 20 aprile 1871, n. 192, nonche' gli atti coi quali, giusta gli art. 4 e 5 della legge 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti ai comuni locali gli immobili gia' pervenuti e quelli che ancora pervenissero al demanio dello Stato, in seguito ad espropriazioni promosse per riscossioni delle imposte.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art145 · fonte su Normattiva