Art. 147
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[1]Legge 14 luglio 1887, n. 4729.
[2]Pei trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito ed R scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto reale, previo avviso del consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprieta' o del godimento di beni mobili od immobili il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si paghera' il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa alla presente legge.
[3]Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti, ancorche' la cessione a titolo gratuito sia fatta da piu' persone, purche' in virtu' del medesimo atto.
[4]Capo IV.
[5]Degli atti esenti dalla registrazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva