Art. 149
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 144.
[2]Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente art. 148 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato o i libretti e le cartelle delle casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.
[3]Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva