Art. 15

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 15.

[2]La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, e' dovuta in ragione del valore da dichiararsi, e, all'uopo, accertarsi giusta i successivi art. 23 e 24.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art15 · fonte su Normattiva