Art. 150

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 145.

[2]Le esenzioni comprese nell'art. 148 non potranno neppure aver luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbono registrarsi, a tenore di questa legge, dentro un termine fisso.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art150 · fonte su Normattiva