Art. 151
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 146.
[2]Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'art. 47 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo art. 64 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'art. 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalita', qualunque sia l'uso che occorra di farne.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva