Art. 153
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art.148.
[2]Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'art. 74 di questa legge:
[4]1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime o promiscue contemplate dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1896, numero 44, nonche' dei contratti vitalizi di cui nell'art. 23 della legge medesima, e le relative quietanze o ricevute di parziale pagamento, purche' ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'ufficio e anno in cui la registrazione fu eseguita;
[5]2° Le polizze di assicurazioni designate nell'art. 13 della citata legge, come pure le quietanze o ricevute di parziale pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento, per parte della societa', compagnia od altro assicuratore, delle prescrizioni della stessa legge, e purche', rispetto alle quietanze ivi contemplate all'art. 16, siasi ottemperato all'obbligo della speciale registrazione di cui nell'articolo medesimo;
[6]3° Gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle societa' cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purche' siano rette coi principii e colle discipline della mutualita', nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finche' il capitale sociale effettivo non superi le lire trentamila;
[7]4° Gli atti che si fanno dalle casse di risparmio, societa' ed istituti di credito per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, toli o valori soggette alla tassa annuale di che agli articoli 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e 3° della legge 12 luglio 1888, n. 5515;
[8]Legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7.
[9]5° I certificati o dichiarazioni di conformita' o di autenticazione delle copie od estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata fatte dai notai, archivisti altri pubblici ufficiali autorizzati;
[11]6° Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, le procure pure e semplici alle liti, ed in genere tutte le domande od istanze che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle corti, ai tribunali o alle preture, o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri; quando non siano specificatamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;
[12]Legge 8 agosto 1895, n. 486. allegato G, art. 3.
[13]7° Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati negli uffici delle ipoteche ed i certificati totalmente negativi che si rilasciano dagli uffici medesimi.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva