Art. 154

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 149.

[2]L'assoluta esenzione dalla registrazione e' pure estesa alle azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziabilita' stabilita dagli art. 68 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e 3 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e alle azioni e obbligazioni delle societa' straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel Regno giusta gli art. 65 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e 3 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse da dette leggi prescritte.

[3]Se per la negoziazione di detti titoli fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di che all'art. 104 della tariffa, ognorache' il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro o colla cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.

[4]Non puo' aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetti ai contratti delle societa' anonime o in accomandita per azioni, ne' per gli atti coi quali le societa' sono costituite o risolte, o ne e' prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

[5]La esenzione di sopra stabilita non ha luogo neppure quando le azioni, obbligazioni o altri titoli formino soggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto fra vivi quanto per causa di morte.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art154 · fonte su Normattiva