Art. 157

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 152.

[2]Gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° giugno 1862, e per le provincie della Venezia e di Mantova, di atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° settembre 1871, per i quali e per le quali non furono adempiuti entro novanta giorni dalla rispettiva attivazione del decreto 14 luglio 1866, n. 3121, gli obblighi della denunzia e del' pagamento delle tasse cui erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la omessa registrazione stabilite dalle leggi respettivamente in vigore alla scadenza di detto termine.

[3]A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero ' gia' stati denunziati all'attivazione nelle diverse provincie del sopracitato decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia venne eseguita.

[4]Per la provincia di Roma, gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° aprile 1871 e che per le leggi precedenti erano soggetti a registro entro un termine fisso saranno registrati con le tasse, e, occorrendo, con le penali stabilite dalle leggi medesime.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art157 · fonte su Normattiva