Art. 158
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 153.
[2]Gli atti fatti ed i contratti gia' stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalita' entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendosene uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorache' occorra di farne uso sotto l'impero della presente legge e non siano in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati, compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva