Art. 159

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 154.

[2]Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredita', legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredita' o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attuazione della presente legge.

[3]Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, saranno applicate le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione eccetto il caso che si provi di essersi gia' pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art159 · fonte su Normattiva