Art. 160
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 155.
[2]Gli atti dei procedimenti contenziosi e le sentenze posteriori all'attivazione del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, soggiaceranno alle tasse vigenti all'epoca della loro formazione o emanazione, non ostante che le cause relative siano state iniziate anteriormente.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva