Art. 161

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 156.

[2]Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori, qualora fossero gia' trascorsi i termini per la presentazione di tali domande; o fosse gia' compiuto, ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art161 · fonte su Normattiva