Art. 163
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, n. 158, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 5.
[2]Le tasse stabilite dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.
[3]Sono eccettuate le tasse sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo gratuito, sui trasferimenti a causa di morte e sui passaggi d'usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, stabilite dagli art. 95 a 100 inclusivo e 106 a 115 inclusivo della tariffa annessa, le quali non sono soggette all'aumento dei decimi.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva