Art. 164

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, n. 159.

[2]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art164 · fonte su Normattiva