Art. 18
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 18.
[2]La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtu' di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.
[3]Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovra' formarsi di venti volte la rendita se e' perpetua, o debba essere corrisposta per venti o piu' anni, o per tempo indeterminato, ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondoche' la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'eta' di cinquanta anni.
[4]Quando, indipendentemente dalla vita delle persone, la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovra' applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.
[5]Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensi' cessare con la vita delle persone, ma che, indipendentemente da questa circostanza, debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovra' essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o piu' anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualita' della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'eta' di cinquanta anni.
[6]Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sara' fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di uno solo e quelle costituite sulla testa di piu' individui; ma in questo ultimo caso dovra' aversi unicamente riguardo all'eta' dell'individuo che abbia minor numero di anni.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva