Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 2.
[2]La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a cio' destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva