Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 2.

[2]La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a cio' destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art2 · fonte su Normattiva