Art. 20

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 20.

[2]La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo e' applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

[3]Colla stessa norma sara' applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art20 · fonte su Normattiva