Art. 20
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 20.
[2]La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo e' applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.
[3]Colla stessa norma sara' applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva