Art. 21
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 21.
[2]Nel senso di questa legge sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.
[3]I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle societa' di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva