Art. 22

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 22.

[2]Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'articolo 1556 del codice civile, la tassa proporzionale sara' applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro correspettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o piu' anni; e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a meta' quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro correspettivo.

[3]La stessa regola sara' osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto e' caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al codice civile.

[4]Nei trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considerera' corrispondente al valore della piena proprieta', detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando la enfiteusi sia anteriore all'attivazione del codice civile. Ove pero' si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso, la tassa dovra' applicarsi al correspettivo pattuito.

[5]Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualita' della pattuita prestazione o un minor laudemio, si osservera' il disposto dalla medesima.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art22 · fonte su Normattiva