Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 23.

[2]Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

[3]Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed in analoghe condizioni.

[4]Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

[5]1° Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente art. 24;

[6]2° Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, il ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.

[7]Nelle alienazioni d'immobili, il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione, purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo;

[8]3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi, anteriore di non piu' di sei mesi. 4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art23 · fonte su Normattiva