Art. 24

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 24, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 1.

[2]Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni novanta dal seguito pagamento.

[3]Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

[4]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art24 · fonte su Normattiva