Art. 25
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[2]Nei procedimenti per la valutazione degli stabili, agli effetti delle tasse proporzionali di trasferimento e di quelle graduali, la domanda di stima sara' fatta al presidente del tribunale del luogo ov'e' situata la maggior parte dei beni.
[3]Questo presidente ordinera' la stima anche dei beni sottoposti ad altre giurisdizioni, valendosi dei periti di cui al successivo articolo. I periti d'ufficio saranno eletti dal presidente fra le persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi piu' vicini.
[4]La parte contro la quale e' domandata la stima, dovra' entro dieci giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante la propria adesione al valore da questa reclamato. Trascorso inutilmente questo termine si procedera' alla stima, che sara' ordinata entro quindici giorni da quello della intimazione della domanda.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva