Art. 26

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 25 e 26, e 26 luglio 1896, n. 341, art. 10.

[2]Se il valore dichiarato non eccede lire diecimila, la stima sara' fatta da un solo perito nominato dal presidente del tribunale.

[3]In ogni altro caso la stima sara' eseguita da tre periti nominati uno dall'amministrazione finanziaria, l'altro dal contribuente ed il terzo dal presidente del tribunale nel decreto che ordina la stima.

[4]Il perito della parte istante dovra' essere indicato nella domanda, altrimenti questa si terra' come non avvenuta.

[5]Quando la parte, contro la quale e' domandata la stima, non abbia nel termine di dieci giorni indicato il proprio perito, questo sara' pure nominato dal presidente del tribunale; il quale provvedera' eziandio a sostituire quei periti che per qualsiasi causa non adempiessero all'incarico entro il termine prefisso.

[6]I tre periti esprimeranno un solo giudizio a maggioranza di voti e senza indicare nomi, con relazione unica sommaria.

[7]L'estimazione fatta a maggioranza di voti sara' definitiva, e non si fara' altrimenti luogo a nuove stime, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto.

[8]La relazione sara' presentata e giurata davanti il presidente del tribunale entro due mesi, computabili dalla notificazione dell'ordinanza giudiziale al perito unico od ai tre, salvo al presidente la facolta' di accordare l'unica proroga di un mese per giustificati motivi.

[9]Qualora il perito od i periti non adempiessero per qualsiasi causa all'incarico entro il prefisso termine, potra' farsi istanza al presidente del tribunale per la nomina, che gia' non fosse stata fatta d'ufficio giusta il precedente comma 4°, del perito o dei periti che li surroghino, e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art26 · fonte su Normattiva