Art. 27
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[1]Legge 26 luglio 1896, n. 341, art. 10.
[2]Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima non e' necessario il ministero di procuratore.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva