Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si fara' luogo a supplemento o a restituzione di tassa.
[3]Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccedera' o superera', rispettivamente, l'ottavo od il quarto, di cui all'art. 24.
[4]Nessun compenso e' dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e cio' indipendentemente dalla responsabilita' che essi possano avere incontrata.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva