Art. 29
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 28.
[2]Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sara' anche applicabile la sovratassa di che all'art. 96.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva