Art. 3

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 3, con la modificazione dipendente dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, numero 4702.

[2]La registrazione degli atti si eseguisce sugli originali.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art3 · fonte su Normattiva