Art. 3
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 3, con la modificazione dipendente dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, numero 4702.
[2]La registrazione degli atti si eseguisce sugli originali.
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