Art. 31
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 30.
[2]Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sara' tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva