Art. 31

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 30.

[2]Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sara' tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art31 · fonte su Normattiva