Art. 33
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 32.
[2]Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva