Art. 34

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 33.

[2]Un atto traslativo di proprieta' o di usufrutto, che comprenda mobili e immobili, sara' soggetta alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

[3]Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei atto mobili furono annessi, la tassa sara' determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

[4]I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

[5]La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa, a cui puo' dar luogo l'applicazione del presente articolo, comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

[6]Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredita', alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art34 · fonte su Normattiva