Art. 35
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 34.
[2]Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredita' indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredita' rimasta indivisa.
[3]La stessa imputazione avra' luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente art. 31.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva