Art. 36
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 35.
[2]Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprieta' dei beni rispettivamente assegnati, ognorache' ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.
[3]Parimente non sono considerate traslative di proprieta' le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredita', la disposizione presente e' utilmente invocabile solo quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.
[4]Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sara' percetta con le norme indicate dal precedente art. 35.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva