Art. 37

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 36.

[2]Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.

[3]La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica sara' pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

[4]In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti, a danno o interesse, la tassa proporzionale sara' applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art37 · fonte su Normattiva