Art. 38
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[1]Legge 12 settembre 1874, n. 2076, art. 37.
[2]Nelle permute la tassa sara' applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.
[3]Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sara' fatta giusta le norme stabilite all'art. 32.
[4]Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sara' dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la respettiva loro natura.
[5]Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sara' applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si paghera' la tassa graduale.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva