Art. 39
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 38.
[2]Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sara' corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avra' riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo correspettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite o pensioni, al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.
[3]Si eccettuano pero' le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sara' proporzionata al solo prezzo correspettivo.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva