Art. 40
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 39.
[2]La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennita' fatte da una o piu' persone cumulativamente per una terza persona, sara' sempre graduale e verra' percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennita' si riferiscono.
[3]In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sara' mai piu' che la meta' della principale.
[4]La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennita' o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando pero' l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potra' applicarsi ad una somma o valore maggiore.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva