Art. 40

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 39.

[2]La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennita' fatte da una o piu' persone cumulativamente per una terza persona, sara' sempre graduale e verra' percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennita' si riferiscono.

[3]In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sara' mai piu' che la meta' della principale.

[4]La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennita' o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando pero' l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potra' applicarsi ad una somma o valore maggiore.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art40 · fonte su Normattiva