Art. 41
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 40.
[2]La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato e' dovuta sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.
[3]Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sara' limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei correspettivi, ed ai maggiori correspettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovra' applicarsi la tassa fissa.
[4]Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone ed i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente art. 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto.
[5]Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applichera' la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.
[6]Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengano assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.
[7]Se e' stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioe' in generi e derrate, ne sara' calcolato il valore con le norme prescritte dall'art. 19.
[8]Non sara' dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.
[9]Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facolta' al conduttore di ritenere in tutto od anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sara' inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.
[10]Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sara' applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sara' fatta.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva