Art. 42
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 41.
[2]Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, correspettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sara' applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva