Art. 43
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 42.
[2]Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 84 dell'annessa tariffa, allorche' la facolta' di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o e' stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina e' fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato, purche' presentato al registro nel detto termine.
[3]Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non e' dovuta alcuna tassa speciale.
[4]In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.
[5]Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la societa' o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva