Art. 45

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 44.

[2]Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprieta', usufrutto o uso, costituzione di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sara' questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art45 · fonte su Normattiva