Art. 46
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 45.
[2]La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, e' soggetta alla tassa graduale.
[3]Non soggiace pero' a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, ne' la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto pel quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.
[4]Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalita' fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle stipulazioni: saranno ridotte pero' alla meta' le tasse proporzionali per le costituzioni di dote, le donazioni o liberalita' fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio fra gli sposi, o a favore dei medesimi, o della loro prole nascitura, da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi.
[5]Pei lucri dotali derivanti tanto da contratto, quanto dalle leggi anteriori al codice civile, e per le liberalita' subordinate all'eventualita' della morte, la tassa proporzionale si rendera' esigibile senza alcuna riduzione, verificandosene la devoluzione o l'evento.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva