Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 46.
[2]Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sara' pagata non solo la tassa a cui e' soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.
[3]E' pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purche' le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.
[4]Non e' dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse gia' stata estinta o si estinguesse con l'atto che contiene l'enunciazione, eccettoche' la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalita', e queste non fossero state adempiute.
[5]In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata, sara' esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalita'.
[6]Un atto fatto all'estero e' sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione e' dovuta la sola tassa fissa.
[7]Una tassa fissa e' pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalita', o si faccia produzione in giudizio.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva