Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 47.

[2]Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigera' la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente legge, l'atto ratificato o confermato.

[3]La tassa da riscuotersi non potra' in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.

[4]Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalita'.

[5]Se la ratifica o conferma e' fatta mediante correspettivo, sara' su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

[6]Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potra' mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art48 · fonte su Normattiva