Art. 49

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 48.

[2]E dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volonta' dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

[3]Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, e' separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

[4]Capo III.

[5]Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art49 · fonte su Normattiva