Art. 5
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 5, con la modificazione dipendente dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, n 4702.
[2]Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.
[3]Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.
[4]Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie.
[5]Le tasse giudiziali si applicano alle decisioni ed agli atti giudiziali, anche d'usciere, indicati nella tariffa.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva