Art. 50
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 49.
[2]Le successioni cadenti sopra beni gia' colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorche' all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.
[3]I figli naturali legalmente riconosciuti saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.
[4]I figli adottivi pagheranno la meta' della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva