Art. 51

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 50.

[2]Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati e' liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete all'amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art51 · fonte su Normattiva